Eredità e Unione Civile

Eredità e Unione Civile

Premessa

Dal 2016 in Italia è consentito alle coppie dello stesso sesso (c.d. coppie omosessuali cioè di stesso sesso) di stipulare una unione giuridicamente valida e riconosciuta detta appunto unione civile; ciò che permette alle coppie di essere “sposate”.

Quando usa il termine “sesso”, la Legge intende il sesso biologico della persona o il sesso rettificato tramite idonea procedura prevista, non fa riferimento alla identità di genere (in caso faccia riferimento a tale concetto, lo specifica).

In seguito all’introduzione nel nostro ordinamento della Legge sulle Unioni Civili i soggetti della coppia sono reciprocamente l’uno nei confronti dell’altro legittimari, ciò significa che erediteranno a prescindere dalla presenza di un eventuale testamento una quota dei beni dell’altro soggetto dell’unione civile.

La legge riserva una parte di beni a determinati soggetti (legittimari) che la erediteranno a prescindere dalla volontà di colui che fa testamento (detto testatore).

La quota del patrimonio che la legge riserva a questi soggetti si chiama quota di legittima (o quota di riserva).

Diritti dell’unito civilmente

L’unito civilmente superstite ha i seguenti diritti sui beni ereditari in seguito alla morte del coniuge:

  • Quota di eredità del defunto variabile in base al tipo di successione innescata (testamentaria, legittima o in assenza di testamento c.d. ex lege)
  • Diritto di abitazione sulla casa in cui risiedevano insieme se di proprietà del defunto o comune;
  • Diritto di uso e dei beni mobili inseriti nella casa coniugale;
  • Diritto a mantenere il cognome del coniuge defunto se era stabilito come cognome della coppia;
  • Quota di legittima che varia in base al numero totale dei legittimari;
  • Assegno di reversibilità nel caso in cui il defunto godeva di pensione di vecchiaia e il superstite versi in condizioni economiche precarie (c.d. non autosufficienza economica).

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Riferimenti nomativi