Cos’é la Quota di Legittima ?

Cos’é la Quota di Legittima?

Non sempre puoi decidere il destino di tutti i tuoi beni

“Lascio tutti i miei averi a …”

Un luogo comune è pensare che una persona possa decidere del destino di tutti i suoi beni quando è ancora in vita attraverso un documento, chiamato testamento.

Ma non è così

Colui che fa testamento non può lasciare la totalità dei suoi beni in eredità a chi vuole. Può destinarne solo una parte (detta quota disponibile) a chi vuole.

La legge riserva una parte di beni a determinati soggetti che la erediteranno a prescindere dalla volontà di colui che fa testamento (detto testatore).

La quota del patrimonio che la legge riserva a questi soggetti si chiama quota di legittima (o quota di riserva).

Coloro a cui andrà la quota di legittima sono:

  • Coniuge in vita
  • Coniuge separato in vita (senza addebito)
  • Unito civilmente (nozze tra persone omosessuali)
  • Figli nati nel matrimonio o fuori da esso
  • Genitori in vita
  • Ascendenti in vita se i genitori sono defunti (nonni, bisnonni, etc.)

La legge stabilisce a quanto ammonta la quota di legittima, che varia in base a quanti legittimari sono in vita alla morte del testatore.

Le casistiche sono molteplici, alcuni esempi comuni sono:

  • Il testatore lascia tutto il suo patrimonio a Carlo, amico d’infanzia:
    Le quote di legittima andranno al coniuge per ⅓  e al figlio ⅓, mentre a Carlo andrà il resto del patrimonio;
  • Il testatore lascia tutto il suo patrimonio ad Angela, la figlia prediletta (il coniuge del testatore è defunto):
    la quota di legittima di ⅔ , da dividere in parti uguali, andrà all’altra figlia Maria e al figlio Luca, mentre ad Angela andrà tutto il resto del patrimonio;
  • Il testatore lascia tutto il suo patrimonio alla badante (la moglie è deceduta):
    la quota di legittima della metà del patrimonio andrà all’unico figlio Matteo mentre alla badante andrà il resto del patrimonio.

In conclusione, la quota di legittima è una parte del patrimonio del defunto che la legge riserva a specifici soggetti, a prescindere che colui che fa testamento sia d’accordo o no.

Il testamento che viola la quota di legittima è impugnabile nel termine di 10 anni dalla morte del testatore (apertura della successione).

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Rif. normativi:

artt. 456 c.c. e 536 c.c. e seguenti