Diritti dei conviventi

Diritti dei conviventi

Premessa

Sempre più frequentemente le coppie decidono di non sposarsi pur convivendo da anni nella stessa casa. Avendo progetti comuni di vita, una relazione affettiva e morale reciproca, talvolta hanno figli; di fatto e di diritto formano una realtà familiare.

Queste realtà familiari chiamate convivenze more uxorio (significa “come nel matrimonio”) sono tutelate dalla Legge n. 76/2016 c.d. Legge Cirinnà: la stessa che ha legalizzato le unioni civili (matrimonio tra persone dello stesso sesso).

Dalla Legge discendono diritti e possibilità per le coppie stabili di conviventi.

La ragione alla base a questa legge è dare tutela legale ad altre forme di famiglia, sempre più frequenti, che non sono basate sul matrimonio o sull’unione civile (cioé “matrimonio” tra persone dello stesso sesso).

Requisiti

Per essere tutelata dalla Legge 76/2016, la convivenza more uxorio deve avere tutte queste caratteristiche:

  1. due persone maggiorenni dello stesso sesso o diverso 
  2. unite da legami stabili di affetto, assistenza morale e materiale
  3. non essendo parenti o affini (parenti del coniuge) né coniugati tra loro 
  4. che convivono insieme stabilmente nella stessa casa
  5. con residenza di entrambi registrata all’Anagrafe del Comune
  6. in una abitazione di proprietà (di uno o di entrambi) o in locazione (c.d. comunemente “affitto”) o in comodato (gratuito)

Diritti dei conviventi

Dalla convivenza more uxorio (requisiti da 1 a 5 presenti) nascono alcuni diritti. Le principali casistiche sono:

  • nel caso in cui il convivente muore a causa di fatto illecito di un altro soggetto ha diritto al risarcimento del danno per la morte come se fosse il coniuge (art. 40).

Le principali casistiche di fatto illecito sono incidente stradale, responsabilità professionale medica per errata cura/trattamento chirurgico o mancata/tardiva diagnosi o morte causata, es. da lesione personale (viene picchiato) o da omicidio.

  • nel caso in cui il convivente, proprietario della casa in cui abitava la coppia, muore (senza fare testamento e lasciare la casa in eredità all’altro) il convivente superstite regolarmente registrato all’Anagrafe come residente nella casa della coppia (punto n. 5) ha diritto di rimanervi ad abitare gratuitamente per un periodo di tempo proporzionale alla durata della convivenza con un minimo di 2 anni ed un massimo di 5 anni dalla morte del convivente (art. 36 e 42 della Legge 76/2016).

Il diritto di abitare nella casa si estingue se il convivente superstite trasferisce la propria residenza altrove, risieda stabilmente altrove, contragga matrimonio o unione civile o stabilisca un’altra convivenza more uxorio.

Se la convivenza more uxorio ha tutte le caratteristiche di cui ai punti da 1 a 6, il diritto di abitazione pesa come onere sull’eredità del defunto per cui gli eredi non possono legittimamente mandare via di casa il convivente superstite, né turbare il suo diritto di abitarvi.
  • nel caso in cui un convivente sia malato o ricoverato l’altro convivente ha diritto di assisterlo, di fargli visita ed ha diritto di accedere alle informazioni personali dell’altro relativamente al suo stato di salute (art. 39).
  • ciascun convivente può nominare l’altro come suo legale rappresentante con diritto di prendere decisioni in termini di salute (nel caso in cui diventi incapace di prenderle in autonomia), per la donazione degli organi, disposizioni della salma e della cerimonia funebre.

La nomina deve avere forma scritta autografa o essere fatta alla presenza di un testimone.

  • nel caso in cui la coppia vivesse in un immobile in locazione (c.d. “affitto”) e uno dei conviventi muore o recede dal contratto (c.d. “disdetta”), l’altro convivente ha diritto a subentrare personalmente nel contratto (art. 44).
  • se uno dei conviventi lavora stabilmente nell’azienda dell’altro convivente, ha diritto a partecipare ai guadagni aziendali (utili), ai beni acquistati con i guadagni aziendali e agli incrementi d’azienda.

Il diritto di partecipazione non spetta se il convivente è socio o lavoratore dipendente dell’azienda stessa.

  • i conviventi possono decidere di stipulare un contratto che regoli gli aspetti economici e patrimoniali con un contratto scritto di convivenza di cui parlerò prossimamente su questo blog.

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Riferimenti normativi