Consorte del defunto ed eredità

Consorte del defunto ed eredità

Premessa

Le unioni di due soggetti dello stesso sesso sono chiamate “unioni civili”, i diritti dei soggetti superstiti delle unioni civili sono chiariti in questo articolo.

I matrimoni religiosi con effetti civili, cioé validi per una determinata religione (c.d. confessione religiosa) e per lo Stato Italiano, sono previsti da una apposita legge di intesa Stato-Confessione Religiosa che li disciplina e ammette. Questi matrimoni sono validi sia per lo Stato che per la confessione religiosa.

Attualmente la Legge Italiana riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia da sacerdoti cattolici.

Matrimonio e diritti ereditari del coniuge superstite

Il matrimonio è l’unione che unisce, secondo la Legge dello Stato Italiano, due soggetti di sesso diverso, maggiorenni. Il matrimonio per essere valido civilmente, cioè per far discendere da esso i diritti ereditari, deve essere o civile (stipulato davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove si sono celebrate le nozze) oppure religioso con effetti civili e trascritto nei Registri di Stato Civile.

Il coniuge e il coniuge separato (con sentenza di separazione) è considerato dalla Legge erede del defunto, suo consorte, al quale spettano alcuni diritti successori.

Il coniuge superstite succederà nel patrimonio del coniuge defunto con quote differenti in base al fatto che sia stato fatto testamento o no dal defunto. In caso di testamento il coniuge superstite è titolare di una quota, c.d. legittima, se il testamento non dispone diversamente.

La legge riserva una parte di beni a determinati soggetti (legittimari) che la erediteranno a prescindere dalla volontà di colui che fa testamento (detto testatore).

La quota del patrimonio che la legge riserva a questi soggetti si chiama quota di legittima (o quota di riserva).

Il coniuge ha i seguenti diritti

Il coniuge ha i seguenti diritti sui beni ereditari in seguito alla morte del consorte defunto:

  • Quota di eredità del defunto variabile in base al tipo di successione innescata (testamentaria, legittima o in assenza di testamento c.d. ex lege)
  • Diritto di abitazione sulla casa in cui risiedevano insieme se di proprietà del defunto o comune.
  • Diritto di uso e dei beni mobili inseriti nella casa coniugale.
  • Diritto a mantenere il cognome del coniuge defunto se era stabilito come cognome della coppia.
  • Quota di legittima che varia in base al numero totale dei legittimari.
  • Assegno di reversibilità nel caso in cui il defunto godeva di pensione di vecchiaia e il superstite versi in condizioni economiche precarie (c.d. non autosufficienza economica).
  • Diritto all’assegno di separazione a carico dell’eredità se ne godeva in precedenza.

Il coniuge separato (con sentenza) al quale è stata addebitata la separazione, cioè con sentenza egli è stato riconosciuto quale causa della separazione, non è più erede del coniuge defunto e non ha diritto a nessuna quota e a nessun bene facente parte dell’eredità del consorte defunto.

Il coniuge divorziato (con sentenza di divorzio) che ha ottenuto il diritto sancito dalla sentenza ad un assegno divorzile continuerà a beneficiare di detto assegno essendo esso a carico dell’eredità del defunto ma non erediterà null’altro per legge, salvo che il defunto per testamento non abbia diversamente disposto.

Contattaci per una consulenza sul tuo caso specifico